Eredità beneficiata. Natura meramente esecutiva della procedura concorsuale di cui all'art. 499 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 30820 del 24 novembre 2025)

In tema di liquidazione dell’eredità beneficiata, la natura solo esecutiva della procedura concorsuale dettata dall’art. 499 cod.civ. non esclude che il reclamo di cui all’art. 501 c.c. possa assolvere alla duplice funzione di controllo dello stato di graduazione formato dal notaio all’esito della presentazione delle dichiarazioni di credito, al quale anche i creditori che non ne hanno inoltrate hanno interesse, e di accertamento del credito, poiché l’atto redatto dal notaio ha natura meramente ricognitiva e dalla proposizione di detto reclamo mediante atto di citazione deriva l’instaurazione di un autonomo processo di cognizione, dal cui esito non può conseguire di per sé l’inserimento di creditori e legatari nello stato di graduazione, il quale è condizionato dalla tempestiva presentazione della dichiarazione di credito, avuto riguardo alla distinzione fra creditori prevista dall’art. 502, comma 3, cod.civ.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quando l'erede beneficiato intende procedere alla liquidazione concorsuale, deve procedere secondo le previsioni di cui al II comma dell'art.498 cod.civ.. Egli dunque deve, entro il termine perentorio (Cass. Civ., Sez. II, 30247/2019) di un mese a far tempo dalla notificazione dell'opposizione da parte dei creditori o dei legatari, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.
Una volta scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, ex art. 499 cod.civ., con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. La mancata presentazione della dichiarazione di credito impedisce al creditore di far valere il proprio diritto nei confronti dell'asse (ciò che non impedirebbe l'eventuale compensazione, la cui operatività è automatica,con il debito che lo stesso soggetto avesse verso l'eredità: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 1532/75). Ciò premesso, la sentenza in esame assume in considerazione le conseguenze dell'eventuale reclamo proposto avverso lo stato di graduazione formato dal notaio, che si propone con atto di citazione, anche se la procedura concorsuale instaurata ai sensi dell'art. 499 cod.civ. possiede natura semplicemente esecutiva. La duplice funzione svolta dal reclamo cui allude la S.C., in ogni caso non può sortire l'effetto di determinare l'inserimento di dichiarazioni di credito intempestive, vale a dire non presentate nei termini previsti dal notaio nell'ambito del procedimento.

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