Eredità beneficiata. Natura meramente esecutiva della procedura concorsuale di cui all'art. 499 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 30820 del 24 novembre 2025)
In tema di liquidazione dell’eredità beneficiata, la natura solo esecutiva della procedura concorsuale dettata dall’art. 499 cod.civ. non esclude che il reclamo di cui all’art. 501 c.c. possa assolvere alla duplice funzione di controllo dello stato di graduazione formato dal notaio all’esito della presentazione delle dichiarazioni di credito, al quale anche i creditori che non ne hanno inoltrate hanno interesse, e di accertamento del credito, poiché l’atto redatto dal notaio ha natura meramente ricognitiva e dalla proposizione di detto reclamo mediante atto di citazione deriva l’instaurazione di un autonomo processo di cognizione, dal cui esito non può conseguire di per sé l’inserimento di creditori e legatari nello stato di graduazione, il quale è condizionato dalla tempestiva presentazione della dichiarazione di credito, avuto riguardo alla distinzione fra creditori prevista dall’art. 502, comma 3, cod.civ.