Entra in vigore il "divorzio breve". Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè di comunione tra i coniugi. (L. 6 maggio 2015, n. 55)

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2015 n. 107 la legge sul c.d. "divorzio breve", L. n. 55 del 6 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè di comunione tra i coniugi".
La legge entrerà in vigore dal 26 maggio 2015.
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Commento

(di Daniele Minussi)
Finalmente è legge il c.d. “Divorzio breve”. La novella riduce il tempo per un’eventuale riconciliazione o ripensamento, ma non elimina la necessità della fase della separazione per giungere fin da subito allo scioglimento del vincolo matrimoniale. L’art. 1 della nuova legge innova l’art. 3 comma 1 lett. b n. 2 della l. 898/1970 che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio. Nelle separazioni giudiziali si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi. Tale termine decorre, come anche prima, a far tempo dalla udienza di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Nelle separazioni consensuali, anche nell’ipotesi di trasformazione da giudiziale in consensuale, si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; il termine decorre nello stesso modo a far tempo dall’udienza di comparizione dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Il termine di sei mesi decorre altresì (pur non essendo esplicitato nella legge), dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati oppure anche dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.
L’art. 2 della novella muta l’art. 191 c.c., determinando l’aggiunta di un nuovo comma. Si tratta dello scioglimento della comunione legale che si produce (in caso di separazione giudiziale) nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. Nell’ipotesi di separazione consensuale invece lo scioglimento ha luogo dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato. La novità è particolarmente rilevante, dal momento che, prima della modifica, la comunione legale si scioglieva soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o a far tempo dal decreto di omologazione della separazione consensuale. Ciò determinava l’insorgenza di pericolosi equivoci (si pensi all’acquisto intervenuto da uno solo dei coniugi in comunione legale successivo all’autorizzazione a vivere separati, acquisto che non poteva se non profittare in capo alla comunione) per tutto l’arco temporale necessario per addivenire alla pronunzia ovvero al decreto di omologazione.
Va rilevato, ai fini pubblicitari, che l’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione sull’atto di matrimonio.

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