Enti comuni esclusi dal novero di cui all'art. 1117 cod.civ.: introduzione di limiti al godimento. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4966 del 5 marzo 2026)

In tema di uso della cosa comune, l’assemblea condominiale può, con delibera adottata a maggioranza ai sensi degli artt. 1136 e 1138 c.c., disciplinare il godimento dei beni comuni non rientranti nell’art. 1117 c.c. secondo il criterio dei millesimi di proprietà, prevedendo modalità di utilizzo differenziate o turnarie proporzionate alla quota, purché non sia impedito agli altri partecipanti un uso conforme alla destinazione del bene; ciò in quanto l’art. 1102 c.c. non ha carattere inderogabile e il regolamento può legittimamente privilegiare, nel godimento, i condomini che concorrono in misura maggiore alle spese di conservazione o fruizione del bene. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valido il regolamento condominiale che aveva disciplinato l’accesso dei terzi – non dei condomini o familiari – alla piscina comune e introdotto criteri di prenotazione del campo da tennis fondati sui millesimi di proprietà, mantenendo il criterio turnario e assicurando a tutti i condomini l’uso dei beni, con maggiori possibilità di godimento, anche indiretto, in favore dei titolari di quote più elevate)

Commento

(di Daniele Minussi)
E' ammesso il godimento turnario, proporzionale alla quota millesimale, di un bene comune non rientrante tra quelli necessariamente condominiali di cui all'art. 1117 cod.civ. (nella specie una piscina). essendo il limite costituito dal non costituire impedimento per alcuno dei condomini alla fruizione del bene conformemente alla destinazione di esso. La relativa deliberazione può essere assunta a maggioranza e non necessita, pertanto, un consenso unanime.

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