Enti comuni condominiali. Può il titolare dell'appartamento all'ultimo piano trasformare il tetto in terrazza ad uso esclusivo? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2126 del 29 gennaio 2021)
Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali. In materia condominiale è illegittimo ricostruire il tetto dell’edificio crollato con la realizzazione di terrazze a tasca. Il giudice in questo caso può condannare gli esecutori solo a ripristinare lo stato dei luoghi ma non a completare l’intera copertura.