Elementi della relazione pertinenziale. Può un giardino essere pertinenza di un lastrico solare? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 19429 del 8 luglio 2021)

Ai sensi dell'art. 817 cod.civ. sono pertinenze le cose che, pur conservando la loro natura e la loro individualità fisica, sono assoggettate, in modo attuale e permanente, a servizio od ornamento di un'altra cosa per renderne possibile una migliore utilizzazione ovvero per aumentarne il decoro. Nel relativo rapporto, che può intercorrere anche tra due cose immobili, il collegamento tra la cosa principale e quella accessoria è preso dalla legge in considerazione non come rapporto di connessione materiale, ma come rapporto economico-giuridico di strumentalità e complementarietà funzionale, costituito da chi sia proprietario dell'una e dell'altra cosa o titolare di un diritto reale su entrambe. Ne deriva che per l'esistenza del vincolo pertinenziale sono necessari non soltanto un elemento oggettivo, nel senso che un bene (cosa accessoria) deve essere destinato a servizio o ad ornamento di un altro bene (cosa principale), ma anche un elemento soggettivo, nel senso che tale destinazione deve rispondere all'effettiva volontà dell'avente diritto, di creare il suddetto vincolo di strumentalità o complementarietà funzionale.
Ne discende che, in tema di proprietà, il giardino può diventare pertinenza di un lastrico solare se sull’area sono presenti un’autoclave e una cisterna che vengono posti a servizio della mansarda. Nel rapporto tra due cose immobili, infatti, la legge prende in considerazione il collegamento tra cosa principale e accessoria non come rapporto di connessione materiale ma di complementarietà funzionale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Molto è stato detto e scritto in tema di "pertinenza", spesso alterando la nozione codicistica che di essa fornisce l'art. 817 cod.civ., introducendo cioè elementi assolutamente divergenti rispetto a quest'ultimo (si pensi al tema della realizzazione di autoparcheggi ex lege "Tognoli", destinati ad essere inscindibilmente collegati con l'unità abitativa di cui sono pertinenza, oppure del concetto fiscale di pertinenza al fine di poter fruire della disciplina del c.d. "prezzo-valore"). Nel caso di specie veniva invece in considerazione, "classicamente" l'interrogativo afferente natura pertinenziale o meno di un giardino rispetto ad un lastrico solare (pertinenza di immobile a immobile). La pronunzia sottolinea condivisibilmente i due aspetti di cui si compendia la relazione pertinenziale. Il giardino può ben essere pertinenza di un lastrico solare se sull’area del medesimo sono presenti un’autoclave e una cisterna a servizio della mansarda. Siffatta situazione realizza infatti il paradigma legale che, accanto all'elemento oggettivo costituito dal rapporto durevole di servizio o di ornamento tra le cose, annovera anche quello soggettivo, consistente nella volontà del titolare del bene accessorio di adibire lo stesso a servizio della cosa principale (complementarietà funzionale).

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