Efficacia probatoria della quietanza. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 23662 del 31 agosto 2021)

La quietanza è atto unilaterale avente natura di confessione stragiudiziale, secondo la previsione dell'art. 2735 cod.civ., di un fatto estintivo dell'obbligazione. L'efficacia di prova legale ad essa attribuita dagli artt. 2733 e 2735 cod.civ. va tenuta distinta dall'accertamento dell'obbligazione, l'estinzione della quale è attestata dalla stessa quietanza. L'efficacia probatoria attribuita dalla legge alla quietanza è piena e completa se essa indichi tanto l'obbligazione quanto il relativo fatto estintivo, mentre se l'obbligazione non è in essa precisata il relativo accertamento è rimesso al giudice del merito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Circa la natura giuridica della quietanza, si veda Cass. Civ. Sez. II, 5459/98 che ha riconosciuto alla fattura quietanzata valenza di confessione stragiudiziale, con la conseguenza della irrevocabilità della stessa se non a causa di errore di fatto o violenza (anche se è stato deciso come essa non possieda fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ.: Cass. Civ. Sez. II, 20520/2020). Sotto il profilo soggettivo la quietanza è indubbiamente una dichiarazione unilaterale recettizia che riflette il soddisfacimento del creditore, la cui natura di mera scienza, ne chiarisce il difetto di effetti negoziali (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13189/2013) anche se è ben possibile che la stessa si accompagni ad ulteriori elementi che ne muterebbero tuttavia la natura (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 732/03 secondo la quale non è esclusa la possibilità che la quietanza, in relazione alle espressioni utilizzate o al contesto nel quale venne emessa, possa integrare gli estremi della rinunzia ovvero della transazione). Ciò premesso, la pronunzia in esame cita espressamente la possibilità che la quietanza sia "piena" (rectius: titolata) evocando in tal caso anche la fonte dell'obbligazione che si va ad estinguere.

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