Efficacia probatoria del verbale d'assemblea di società di capitali redatto senza l'ausilio del notaio. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 33233 del 16 dicembre 2019)

Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali ha efficacia probatoria poiché documenta quanto avvenuto in sede di assemblea (data in cui si è tenuta, identità dei partecipanti, capitale da ciascuno rappresentato, modalità e risultato delle votazioni, eventuali dichiarazioni dei soci) in funzione del controllo delle attività svolte anche da parte dei soci assenti e dissenzienti; tuttavia, non trattandosi di atto dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che, se i soci non assolvano a detto onere probatorio su di essi incombente, non possono mettere in discussione quanto documentato dal verbale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Qual è l'efficacia probatoria di quanto rappresentato nel verbale d'assemblea nell'ipotesi in cui non ci si sia avvalsi del notaio quale segretario verbalizzante? Secondo la S.C. detto documento, pur non potendo evidentemente essere dotato di forza legale privilegiata, costituisce elemento probatorio. Il che non è senza conseguenze. Da un lato infatti sarà possibile fruire di qualsiasi mezzo probatorio per contrastare le risultanze del verbale; dall'altro. tuttavia, nell'ipotesi in cui il socio impugnante non avesse dedotto alcun mezzo istruttorio inteso a contraddire quanto emergente, la relativa domanda non potrà non essere rigettata.
Nel caso di specie un socio assumeva di non avere partecipato all'assemblea, documentata come totalitaria, senza aver dedotto specifici strumenti di prova per dimostrare la falsità del verbale.

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