Efficacia del beneficio d’escussione di cui all’art. 2304 cc. e possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del socio di snc (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 49 del 3 gennaio 2014)

In tema di società in nome collettivo, il beneficio d'escussione disciplinato dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, consentendo al creditore di procedere coattivamente a carico del socio a condizione di aver infruttuosamente agito sui beni sociali, sicché non osta all'emissione e alla notifica al socio stesso, quale coobbligato solidale nella società, di una cartella di pagamento, configurandosi quest'ultima non come atto esecutivo, ma conclusivo di un iter strumentale alla formazione del titolo esecutivo e all'esercizio dell'azione forzata.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il nodo centrale della pronunzia consiste nell'accertamento della legittimità della condotta del Fisco che aveva provveduto ad iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del socio in un tempo antecedente all'effettiva escussione del patrimonio della società debitrice. La risposta è affermativa: sia pure limitato alla fase esecutiva, il beneficio d'escussione tuttavia non comporta l'esclusione per il creditore della possibilità di agire nella fase di cognizione per munirsi di un titolo esecutivo da utilizzare nell'ipotesi di eventuale incapienza del patrimonio sociale.
Cfr., nello stesso senso, Cass. civile, sez. Lavoro 1997/12912).

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