Effetti della fusione per incorporazione: legittimazione dell’incorporante a proporre impugnazione in una controversia attinente al credito già oggetto di mandato conferito all'incorporata. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 27762 dell’11 dicembre 2013)

In ipotesi di fusione per incorporazione, la società incorporata non si estingue ai sensi del vigente art. 2504 bis c.c., con la conseguenza che, ove quest'ultima fosse già mandataria per la gestione di un credito e delle relative controversie in forza di mandato conferito dal creditore originario, l'incorporante subentra nel mandato quale mandataria ed ha, perciò, il potere di proporre l'impugnazione di una sentenza pronunciata nella controversia relativa al credito compreso nel mandato stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel senso che la fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata, bensì la "prosecuzione" dei rapporti facenti capo all'incorporata, cfr. anche Cass 3820/2013 nonchè Cass. SSUU 19698/2010.

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