Effetti della cessione del credito. Azioni relative al contratto dal quale esso trae origine. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 28393 del 27 ottobre 2025)

In tema di cessione del credito, il cessionario acquista, unitamente ad esso, solo i diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto, mentre non gli sono trasferite le azioni inerenti all’essenza del contratto che costituisce fonte di tale credito, né, a fortiori, i crediti che trovano la propria fonte in titoli diversi, sia di origine contrattuale che extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che in una cessione in blocco di crediti in sofferenza rientrasse anche il credito risarcitorio già azionato dalla banca cedente nei confronti del notaio che aveva omesso di rilevare che i beni sui quali era stata costituita l’ipoteca a garanzia di uno dei crediti ceduti non era di proprietà del debitore)

Commento

(di Daniele Minussi)
La distinzione tra credito oggetto di cessione e ulteriori crediti originati dal contratto dal quale il primo discende è di fondamentale rilevanza. La cessione di un credito scaturente da un rapporto contrattuale, infatti, non può in alcun modo comportare la cessione anche di quegli ulteriori crediti, scaturenti dal medesimo congegno negoziale. Invero, per mettere convenientemente a fuoco tale circostanza, sarebbe sufficiente rammentare la distinzione, quanto agli effetti, tra cessione del credito e cessione del contratto (cfr. analogamente, Cass. civile, sez. III 2013 n. 3579.

Aggiungi un commento