Effetti della cancellazione della società dal Registro delle Imprese sulla sorte dei rapporti pendenti. Qualificazione in chiave di successione della situazione di contitolarità delle sopravvenienze attive in capo ai soci della società estinta. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 6070 del 12 marzo 2013)

Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.
La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 ss. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.

Commento

(di Daniele Minussi)
Un'ulteriore tappa della tormentata vicenda giurisprudenziale riguardante la sorte dei rapporti giuridici pendenti nell'ipotesi, invero non infrequente, che abbia avuto luogo (nonostante una incompleta liquidazione) la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Questa volta la S.C. interviene a Sezioni Unite, dettando una sorta di "decalogo", contemplando cioè le varie ipotesi che concretamente possono porsi in riferimento alla sorte delle varie tipologie di diritti o di situazioni soggettive pendenti. Notevole la diagnosi delle varie fattispecie, in via generale, in chiave di altrettante vicende di tipo successorio, al fine di disciplinare il "passaggio" dei rapporti in essere in capo ai soggetti che già rivestivano la qualità di soci.

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