Edificio condominiale e spese di manutenzione del balcone: a chi competono? (Tribunale di Napoli, 30 aprile 2013)

In tema di contributi condominiali, devono essere considerate di competenza dell'assemblea condominiale le spese relative alle parti che, pur essendo ricomprese nella proprietà esclusiva dei singoli condomini, sono tuttavia strettamente connesse con le parti comuni dell’edificio, in quanto collegate a queste ultime, sotto il profilo tecnico, da un inscindibile rapporto di funzionalità e complementarità; deriva che le spese che attengono alla funzionalità del balcone come proiezione della proprietà individuale, devono essere eseguite dal proprietario dell'appartamento cui il balcone inerisce, non avendo attinenza alcuna con le parti comuni dell’edificio.

Commento

(di Daniele Minussi)
La Corte di merito introduce una interessante ed invero inusuale distinzione relativamente alle spese manutentive del balcone. Esso, a stretto rigore, costituisce un elemento della proprietà del singolo condomino. Tuttavia è possibile distinguere tra piano di calpestìo ed elementi "esterni" del manufatto, come tali assimilabili alla facciata (dunque alle mura perimetrali) del fabbricato, indiscutibilmente ente comune condominiale. Da siffatta distinzione è stata fatta discendere la riconducibilità delle spese necessarie per il rifacimento dei gocciolatoi e degli elementi di guarnizione dei frontali a quelle di competenza condominiale.

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