Eccezione di inadempimento - Valutazione in concreto. (Cass. Civile, Sez. III, ord. n. 4134 del 18 febbraio 2025)

In tema di eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod.civ., il giudice di merito deve accertare se la controparte sia incorsa in un inadempimento effettivo e concreto, non rilevando la mera eventualità di un inadempimento potenziale o futuro. L'eccezione non può essere fondata su mere preoccupazioni o rischi non materializzati

Commento

(di Daniele Minussi)
Non basta la mera possibilità di un futuro inadempimento allo scopo di poter legittimamente invocare l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod.civ.: questo è il nucleo della pronunzia in commento, che non pare valorizzare la mera possibilità che la situazione prospettata da chi intende avvalersi del rimedio in esame possa realizzarsi.
Va tuttavia rilevato come, in altra occasione, la S.C. abbia considerato praticabile fare ricorso all'eccezione di inadempimento proprio in ipotesi in cui si invocava la possibilità futura ed eventuale di un pregiudizio per la posizione contrattuale della parte che ne aveva fatto ricorso. Si pensi alla possibilità di esperimento dell'azione di riduzione che pregiudicherebbe l'acquisto del bene acquistato da colui il cui titolo di provenienza fosse donativo (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 32694/2019).

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