E' valida la condizione apposta al testamento il cui evento consista nell'aver fornito assistenza al testatore fino al venir meno dello stesso. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28272 del 6 novembre 2018)

L'istituzione di erede subordinata alla prestazione, da parte dell'istituito, di assistenza al testatore fino alla morte va qualificata come condizionata ed è comunque valida, giacché la disposizione non cessa di essere condizionale solo perché l'evento contemplato dal testatore è destinato a diventare certo al momento del suo decesso.
(Nella specie, la S.C., nel negare che, in caso di istituzione condizionata di erede, potesse tenersi conto, ai fini dell'azione di riduzione, del valore della prestazione di assistenza resa, ha escluso la riconducibilità di una previsione siffatta a clausola testamentaria modale, considerato che, producendo l'onere i propri effetti obbligatori esclusivamente a far data dall'apertura della successione, l'essere già venuti meno a tale epoca i beneficiari delle prestazioni ivi contemplate avrebbe reso effettivamente priva di efficacia la clausola in questione).
Nel giudizio di riduzione per lesione della legittima, come anche in quello di divisione, è esclusa la possibilità di allegare ovvero provare, per la prima volta in appello, l'esistenza di altri beni idonei ad incidere sulla determinazione del "relictum" e, conseguentemente, dell'effettiva entità della lesione, dovendo il potere di specificazione della domanda manifestarsi nel rispetto delle preclusioni previste dal codice di rito.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'elemento costituito dalla futurità, tipico della condizione, implica sia l'elemento fattuale contemplato, sia il tempo dell'accertamento dell'intervenuta verificazione dell'evento condizionale. Essa va intesa come rapportata al tempo del confezionamento della volontà testamentaria. Non sembrerebbe logico infatti imporre al testatore di nuovamente procedere alla redazione dell'atto di ultima volontà in tutti i casi in cui l'incertezza oggettiva fosse venuta meno (ad esempio perché l'evento si è prodotto prima della morte dell'ereditando). Si può dunque ritenere che per il negozio testamentario valga la stessa regola propria dell'ambito contrattuale. La futurità deve essere tale in relazione al momento del perfezionamento dell'atto. Qualora la futurità dovesse essere invece intesa come riguardante eventi che devono intervenire soltanto dopo la morte del disponente la detta disposizione non dovrebbe essere considerata ammissibile.

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