E' responsabile il Conservatore dei registri immobiliari per aver eseguito la pubblicità afferente alla trascrizione a carico di soggetto diverso dall'effettivo alienante. (Cass. Civile, Sez. III, ord. n. 30642 del 28 novembre 2024)

È configurabile la responsabilità del conservatore dei registri immobiliari in caso di registrazione della nota di trascrizione, correttamente redatta, a carico di persona diversa dall'effettivo alienante dell'immobile, trattandosi di irregolarità destinata a rendere infruttuose eventuali ricerche del titolo reso pubblico, perché, essendo la pubblicità immobiliare attuata su base personale, le visure possono essere effettuate solo sulla base degli esatti dati di identificazione del soggetto a cui si riferiscono.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se viene richiesta la trascrizione di un atto portante un trasferimento immobiliare da Tizio a Caio e l'Ufficio procede eseguendo la formalità pubblicitaria a carico si Sempronio ed a favore di Caio, appare evidente come ne risulti pregiudicata la possibilità di verificare una efficace consultazione dei registri immobiliari. A differenza rispetto ad altri ordinamenti (ove la base del sistema è costituita dal riferimento reale, vale a dire al bene immobile in se considerato) il sistema pubblicitario nel nostro Paese (con la significativa eccezione dei luoghi ove vige il sistema tavolare) è ordinato su base personale. Le visure devono cioè essere eseguite in riferimento ai dati del soggetto titolare dei beni e la mancata trascrizione contro l'originario proprietario, da un lato manifesta che costui è ancora titolare del bene, dall'altro non consente di riconoscere come proprietario del bene l'acquirente, che avrebbe acquisito il diritto a non domino, per di più in difetto di continuità di titoli di acquisto. Colui che dirige l'Ufficio non può non essere considerato responsabile delle eventuali conseguenze pregiudizievoli rispetto ad una siffatta situazione.

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