E' possibile interrompere l'usucapione di beni ereditari da parte di colui che ha promosso azione di riconoscimento del proprio status di figlio naturale del de cuius? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8517 del 1 aprile 2025)

Il figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge vigente al tempo di apertura della successione, ha il potere di interrompere l’usucapione dei beni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione, poiché, ai fini della idoneità dell’atto interruttivo del possesso ad usucapionem di un bene ereditario, non è richiesto l’acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l’interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, che, nel caso di specie, sussiste fin dalla morte del genitore.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. ha riconosciuto la legittimazione a compiere atti interruttivi del termine ad usucapionem in capo al figlio naturale del de cuius, tale in base ad una pronunzia non ancora passata in giudicato, in base alla constatazione dell'esistenza di un interesse alla conservazione dei beni ereditari. In un certo senso, tale situazione giuridica potrebbe essere qualificata come delazione sottoposta a condizione sospensiva il cui evento sarebbe costituito, per l'appunto, dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della filiazione naturale.
D'altronde, lo stesso art. 460 cod.civ. riconosce al semplice chiamato all'eredità il possesso dei beni ereditari e la possibilità di agire per la conservazione del patrimonio ereditario.
I Giudici hanno stabilito che, nella peculiare situazione in esame, il potere di porre in essere l'atto interruttivo, opponendosi al possesso altrui, non richiede il preventivo acquisto della qualità di erede, essendo sufficiente l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, che sussiste in capo al figlio naturale sin dalla morte del genitore, in considerazione dell'efficacia ex tunc della dichiarazione giudiziale di paternità.

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