E' irrilevante l'utilizzo della somma da parte del mutuatario nel mutuo fondiario, che non può essere considerato come "di scopo". (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 19282 del 12 settembre 2014)

Il mutuo fondiario non è mutuo di scopo. Già nel vigore della norma di cui al Regio Decreto n. 646/1905, art.18, si è’ affermato che, per la concessione e la validità di un contratto di mutuo fondiario, della somma erogata dall’istituto mutuante dovesse venir necessariamente pattuita la destinazione a scopo di miglioramento dei fondi sui quali era costituita l’ipoteca, con la conseguenza che, non essendo il contratto intercorso tra il proprietario del fondo e la banca legittimamente qualificabile in termini di “mutuo di scopo”, la mancata utilizzazione del finanziamento a scopo di miglioramento fondiario non autorizzava, di per se’, il giudice di merito, in assenza di ulteriori pattuizioni di tipo convenzionale idonee a modificare la natura del negozio, a dichiararne ipso facto la nullità ex art. 1418 c.c.. L’affermazione va ribadita con riferimento alla disciplina prevista dall’art. 38 del T.U.B. di cui al D. lgs n. 385 /1993, nel senso che, come già’ affermato in altri precedenti, il mutuo fondiario non è’ mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità’ previsto che la somma erogata dall’istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità’ che il mutuatario sia tenuto a perseguire, ne’ l’istituto mutuante deve controllare l’utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità’ di prestazione da parte del proprietario di immobili, rustici o urbani, a garanzia ipotecaria. Ed invero, essendo il contratto di credito fondiario connotato dalla concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili (argomentando ex art. 38 cit.), lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall’immediata disponibilità’ di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore); laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l’impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell’attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell’economia del contratto. Pertanto, è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia chiarisce che la somma riveniente dal perfezionamento di un mutuo fondiario (la cui saliente caratteristica è quella di porre immobili quale garanzia ipotecaria del mutuo erogato) non è di per sè vincolante circa l'impiego delle somme. Diversamente andrebbe qualora il finanziamento contenesse apposito regolamento convenzionale che avesse a statuire circa la destinazione delle somme ad un ben preciso impiego (es.: l'acquisto di un bene determinato, la ristrutturazione di un edificio, etc.). Ne segue che la provvista riveniente dal mutuo può ben essere impiegata per far fronte ad altre passività che il mutuatario aveva precedentemente contratto.

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