E' insuscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod.civ. il contratto preliminare di trasformazione di una società in accomandita semplice in una società a responsabilità limitata, (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 13904 del 2 agosto 2012)

Il contratto preliminare di trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, stipulato tra i soci, non è suscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., in quanto esso prelude non ad un contratto definitivo, ma ad un atto unilaterale interno all’organismo societario, e, pertanto, il giudice sarebbe chiamato non già a decidere sul contrasto tra le parti, ma a sostituirsi alla stessa decisione interna societaria e all’indefettibile procedimento di cui agli artt. 2500 e 2500 ter c.c.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il ragionamento sotteso alla pronunzia non fa una grinza: la trasformazione è atto proprio della società. L'intesa preliminare intesa a vincolare i soci alla trasformazione è atto dei soci. La dualità soggettiva tra l'ente societario e le persone dei soci non rende praticabile l'emissione di una sentenza che tenga luogo del consenso non espresso.

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