Donazione indiretta e comunione legale dei beni tra coniugi. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20336 del 16 luglio 2021)

In tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui all'art. 179, comma 1, lett. b), cod.civ., senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179, comma 1, lett. f), cod.civ., né la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179, comma 2, cod. civ., trattandosi di disposizione non richiamate.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame assume in considerazione la liberalità indiretta allo scopo non soltanto di indagare se la stessa, quando sia effettuata in favore di un coniuge che vive in comunione legale dei beni, profitti solamente a costui ovvero vada ad incrementare la comunione con l'altro coniuge, ma anche per verificare se, ai fini dell'esclusione dalla comunione, sia necessaria l'espressione della c.d. "rinunzia al coacquisto" (che altro non è, in effetti, se non una mera dichiarazione di scienza circa la provenienza dei denari impiegati per l'acquisizione esclusa dalla comunione). Nella specie si trattava di un acquisto immobiliare effettuato per gran parte con denari pagati direttamente dai genitori di uno solo dei coniugi, eventualità qualificabile in chiave di adempimento di terzo ex art. 1180 cod.civ., atto causalmente neutro ma che, quando sia esclusa la surrogazione del credito, da luogo ad una donazione indiretta di denaro. Ebbene: si trattava pertanto di un acquisto eseguito ai sensi dell'art. 179 cod.civ., comma 1, lett. b), ipotesi non compresa tra quelle indicate dall'ultimo comma dell'art. 179 cod.civ.. In relazione ad essa, dunque, non è neppure previsto, ai fini dell'esclusione dalla comunione, il necessario intervento del coniuge non intestatario all'atto di acquisto. Se ne è inferito come, in tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientri nell'esclusione di cui all'art. 179 cod.civ., comma 1, lett. b), senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179 c.c., comma 1, lett. f), ne´ la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179 c.c., comma 2, trattandosi di disposizioni non richiamate. In senso conforme si veda Cass. civile, sez. I, 15778/2000.

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