Donazione indiretta. Assenza di oneri formali e prova dell'intervenuto perfezionamento. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 27050 del 25 ottobre 2018)

Ai fini dell’accoglimento della domanda di revoca di una donazione indiretta, il giudice non può ritenere insussistente la stessa per mancanza della forma dell’atto pubblico richiesta dall’art. 782 c.c. per le sole donazioni dirette. Non è infatti necessaria la forma scritta ai fini del perfezionamento della donazione indiretta, dal momento che, per la validità della stessa è sufficiente osservare le forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Indiretta è quella liberalità che, a differenza di quanto si può dire per la donazione, la quale è contrassegnata da un atto di disposizione direttamente volto ad arrecare un arricchimento di un soggetto ed un conseguente impoverimento di altro soggetto, può essere considerata "obliquamente", quale negozio indiretto, intesa a produrre analogo risultato. Vengono in esame fattispecie eterogenee, quali l'adempimento di terzo, la vendita nummo uno, il contratto a favore di terzo.
Ai fini della validità delle donazioni indirette non sono necessari i rigoroso requisiti formali dell'atto pubblico alla presenza dei testimoni, essendo bastevole l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato in via indiretta per realizzare lo scopo di liberalità. L'art. 809 cod.civ., stabilendo che le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non fa d'altronde alcun riferimento all'art. 782 cod.civ., ai fini della forma.

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