Donazione ex art. 796 cod. civ.. Perfezionamento in relazione al beneficiario del diritto di usufrutto successivo. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 7444 del 15 marzo 2019)
La donazione con riserva di usufrutto a favore di sé e, dopo di sé, per altri posta in essere ai sensi dell'art. 796 c.c., è un atto che contiene due distinte donazioni: la donazione della nuda proprietà e la donazione dell'usufrutto. Se il terzo non partecipa all'atto, accettando, si tratta di offerta di donazione di usufrutto, improduttiva di effetti fino a che non intervenga l'accettazione del terzo medesimo, prima della morte del costituente. La donazione di usufrutto, infatti, non si perfeziona se non con l'accettazione da parte del donatario, accettazione che ai sensi dell'art. 782 c.c., se non è contenuta nel medesimo atto, deve essere fatta con atto pubblico posteriore, nel qual caso può ritenersi perfezionata solo nel momento in cui l'accettazione del donatario è notificata al donante. Di conseguenza, se il terzo riservatario non abbia accettato prima della morte del donante stesso, il donatario della nuda proprietà acquista il pieno dominio alla cessazione dell'usufrutto del donante.