Donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto congiuntivo con patto di accrescimento reciproco. Come opera la collazione? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18211 del 2 settembre 2020)

In tema di donazione di immobile con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (cd. usufrutto congiuntivo), se il coniuge muore prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà; ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al tempo dell'apertura della successione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come determinare l'ammontare della somma di denaro da riversare nell'asse per adempiere all'obbligazione collatizia per imputazione? A tal proposito, ai sensi dell'art. 747 cod.civ., il valore del bene dovrà essere computato in relazione al tempo dell'apertura della successione. E quando l'oggetto della donazione fosse stata la sola nuda proprietà? Il computo dovrebbe essere fatto sulla scorta del valore della piena proprietà, tale essendo la natura del diritto all'epoca dell'apertura della successione (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 25473/10). Queste considerazioni sono la premessa per comprendere quanto statuito dalla S.C. nella pronunzia qui in commento. Se infatti colui cui avesse profittato l'usufrutto congiuntivo al tempo dell'apertura della successione del donante fosse sopravvissuto, la collazione dovrà essere operata dal donatario in relazione al valore della sola nuda proprietà, gravata da tale usufrutto. Qualora, al contrario, il potenziale usufruttuario congiuntivo fosse premorto, il valore da computare sarebbe quello della proprietà piena.

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