Donazione di cosa altrui. Nullità. (Cass. Civile, Sez. II, ord. n. 29661 del 19 novembre 2024)

La donazione di cosa altrui è nulla per difetto di causa, essendo costitutivi di questa sia il depauperamento del donante con arricchimento del donatario, sia l'animus donandi, ciò la consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza alcuna costrizione, elementi per definizione entrambi insussistenti ove il donante disponga di un bene non facente parte del proprio patrimonio

Commento

(di Daniele Minussi)
Mentre la invalidità della donazione di beni futuri è espressamente sancita dall'art. 771 cod.civ., non altrettanto è a dirsi per la donazione di cosa altrui. Ciò premesso, pur essendo stati espressi dubbi circa la validità di una siffatta liberalità (cfr. Cass. civile, 1596/2001 che ebbe a pronunciarsi nel senso della mera inefficacia) si è reputato in ogni caso essere affetta da radicale invalidità (Cass. civile, 12782/2013). La pronunzia qui in commento è in ogni caso particolarmente rilevante: essa infatti ha il merito di porre in luce come l'altruità del bene non potrebbe non reagire sull'elemento causale dell'atto, deprivandolo dell'essenziale carattere che suole compendiarsi in quell'animus domandi che ne costituisce l'elemento cardinale.

Aggiungi un commento