Donazione della nuda proprietà di un immobile: la collazione per imputazione dell'immobile va effettuata in relazione al valore della piena proprietà al tempo dell'apertura della successione. (Tribunale di Roma, Sez. VIII, sent. n. 2531 del 3 febbraio 2016)

La collazione per imputazione dell'immobile donato di nuda proprietà con riserva di usufrutto va effettuata con riferimento al valore corrispondente alla piena proprietà come acquisita dal donatario all'epoca di apertura della successione, sia perché solo in tale momento si può stabilire il valore dell'intera massa da dividere e attuare lo scopo della collazione di ricomposizione in modo reale dell'asse ereditario, sia perché l'acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante (ovvero al tempo di apertura della successione, come individuato dall'art. 456 c.c.) è comunque effetto riconducibile suddetto atto di donazione. In caso contrario il donatario si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra il valore equivalente alla nuda proprietà e quello equivalente alla piena proprietà del bene stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia viene ad illustrare il meccanismo di operatività della collazione, concretizzando il modo di disporre di cui agli artt.747 e 748 cod.civ. (esattamente in termini, si veda Cass. Civ., Sez. II, 25473/10). Se d'altronde è vero che quanto donato si considera un anticipo rispetto a quanto tra coeredi si va ad ereditare, appare evidente come, al tempo del venir meno dell'ereditando, l'usufrutto che costui si fosse riservato più non sussiste, dovendo per l'effetto il valore dell'immobile essere computato pienamente.

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