Divisione giudiziale ereditaria: la richiesta in primo grado di assegnazione del bene non preclude quella di vendita in sede di gravame. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3497 del 6 febbraio 2019)
L’istanza di assegnazione di un bene in primo grado avanzata in un giudizio instaurato allo scopo di addivenire alla divisione non pregiudica in appello la richiesta di vendita dello stesso. È esclusa, infatti, la formazione del giudicato sul tipo di domanda proposta perché entrambe le richieste sono subordinate all’accertamento della non frazionabilità dell’immobile. La richiesta di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce infatti una mera modalità attuativa della divisione che si risolve nella specificazione della domanda di scioglimento della comunione. Non è domanda, ma eccezione e, come tale, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d'appello. Se un immobile indivisibile viene attribuito ad uno degli eredi, ciò costituisce soltanto una modalità con cui si attua lo scioglimento della comunione, non precludendo una successiva divisione del bene, realizzabile tramite vendita dello stesso.