Divisione giudiziale ereditaria: la richiesta in primo grado di assegnazione del bene non preclude quella di vendita in sede di gravame. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3497 del 6 febbraio 2019)

L’istanza di assegnazione di un bene in primo grado avanzata in un giudizio instaurato allo scopo di addivenire alla divisione non pregiudica in appello la richiesta di vendita dello stesso. È esclusa, infatti, la formazione del giudicato sul tipo di domanda proposta perché entrambe le richieste sono subordinate all’accertamento della non frazionabilità dell’immobile. La richiesta di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce infatti una mera modalità attuativa della divisione che si risolve nella specificazione della domanda di scioglimento della comunione. Non è domanda, ma eccezione e, come tale, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d'appello. Se un immobile indivisibile viene attribuito ad uno degli eredi, ciò costituisce soltanto una modalità con cui si attua lo scioglimento della comunione, non precludendo una successiva divisione del bene, realizzabile tramite vendita dello stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Vendere il bene indivisibile a terzi oppure assegnarlo ad uno dei condividenti è una mera modalità attuativa della unica domanda giudiziale di divisione dei beni (nella specie ricadenti in una comunione incidentale ereditaria). Non si forma pertanto alcun giudicato, neppure implicito, sul relativo punto, potendo conseguentemente la parte che abbia instato nel primo senso, mutare la propria richiesta.
Nella specie, invece, il giudice di seconde cure, aveva invece ritenuto inammissibile la domanda di vendita proposta in secondo grado, in quanto quella di assegnazione avanzata in primo grado e accolta non era stata fatta oggetto di impugnazione e sarebbe pertanto passata in giudicato. Tesi bocciata dalla Cassazione.

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