Divisione giudiziale e abusi edilizi. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 27040 del 18 ottobre 2024)

Il giudice non può disporre lo scioglimento di una comunione avente ad oggetto fabbricati abusivi o parti di essi senza osservare le prescrizioni dettate dall’art. 46 del D.P.R. 380 del 2001 e dall’art. 40, comma 2, della L. n. 47 del 1985. La regolarità edilizia del fabbricato costituisce condizione dell’azione di scioglimento della comunione e deve essere accertata attraverso la presenza di validi titoli edilizi riferibili all’immobile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Anche l'attribuzione dei beni che discenda da divisione giudiziale non può prescindere dal rispetto della normativa che sarebbe applicabile nell'ambito della divisione convenzionale, come la disciplina in materia di menzioni urbanistiche (così anche Cass. Civ. Sez. II, 2675/2020, che rieccheggia SSUU 25021/2019).
Si consideri d'altronde che, secondo Cass. Civ. Sez. II, ord. 31106/2023 la S.C., l'assenza di alcune specifiche certificazioni che la legge impone ai fini della vendita del bene pignorato non preclude la possibilità di giungere alla divisione giudiziale. La stessa pronuncia ha tuttavia chiarito l'indispensabilità, ai fini della validità dell'atto, delle menzioni urbanistiche.

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