Divisione giudiziale e abusi edilizi. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 27040 del 18 ottobre 2024)
Il giudice non può disporre lo scioglimento di una comunione avente ad oggetto fabbricati abusivi o parti di essi senza osservare le prescrizioni dettate dall’art. 46 del D.P.R. 380 del 2001 e dall’art. 40, comma 2, della L. n. 47 del 1985. La regolarità edilizia del fabbricato costituisce condizione dell’azione di scioglimento della comunione e deve essere accertata attraverso la presenza di validi titoli edilizi riferibili all’immobile.