Divisione giudiziale di bene non comodamente divisibile. Teorica possibilità di assegnazione al condividente titolare della minor quota. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8233 del 22 marzo 2019)

In tema di successioni, l'art. 720 c.c. non vincola il giudice, nell'ipotesi in cui un bene immobile non sia comodamente divisibile, a seguire il criterio di assegnazione al titolare della quota maggiore, ma gli riconosce il potere, di natura discrezionale, di derogare alla predetta preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota. In ogni caso, ai fini della divisione dell'immobile non comodamente divisibile, il giudice è tenuto a procedere all'assegnazione allo scopo di evitare di doversi procedere alla vendita, che costituisce extrema ratio adottabile solo in caso di indisponibilità all'assegnazione di tutti i condividenti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia sottolinea il carattere discrezionale della decisione del Giudice nell'attribuzione del bene non comodamente divisibile. Tale discrezionalità può giungere fino al risultato costituito dall'attribuzione del bene al condividente titolare di una quota minore dell'altro. Ciò sulla base di un interesse ritenuto prevalente rispetto al criterio della maggior quota considerato come preferenziale ai sensi dell'art. 720 cod.civ.. In ogni caso, nella fattispecie, pur enfatizzandosi il concetto di cui sopra, è stata confermata la sentenza del Giudice di seconde cure, che aveva deciso per assegnazione al quotizza di maggior peso.

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