Divisione giudiziale. Criteri di assegnazione di quote eguali: non indispensabilità del sorteggio. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 25937 del 24 settembre 2021)

Risulta principio acquisito il fatto che il sorteggio non sia criterio inderogabile in presenza di quote uguali: ne segue come il giudice di merito possa, con ragioni logiche e razionali, giustificarne la deroga, al fine di evitare il sorgere di problematiche servitù fra le porzioni divise.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel senso che, In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 cod.civ. non abbia carattere assoluto, cfr. Cass. civile, sez. VI-II 2021/11857. Si tratta pertanto solo di una regola tendenziale, come tale derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità. Giova osservare come l'art. 729 cod. civ., nell'occuparsi delle concrete modalità di attribuzione degli assegni divisionali, abbia previsto tre distinte ipotesi, la prima delle quali assume in considerazione il caso in cui le porzioni siano eguali le une alle altre. Nella detta eventualità, l'assegnazione può avvenire mediante estrazione a sorte. Però, come detto, il sorteggio non è obbligatorio: il Giudice può anche decidere in base ad altri elementi, sia di natura oggettiva, sia soggettiva, come per l'appunto nella fattispecie in esame, in cui sarebbe occorso istituire "laboriose" servitù rispettivamente a favore ed a carico dei singoli lotti quando fossero stati aggiudicati per estrazione a sorte

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