Divisione fra coeredi, rinunzia all'eredità espressa da uno dei condividenti già contitolare di alcuni beni per acquisto fattone in precedenza con atto inter vivos: masse plurime? (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 7604 del 28 marzo 2018)

In tema di imposta di registro (nonché ipotecaria e catastale), l'art. 34, comma IV, del d.P.R. n. 131/1986 suppone doversi tenere conto, ai fini della tassazione della divisione tra coeredi, del rapporto genetico tra il titolo e la massa dividenda. Ne consegue che la cessione della quota di un coerede agli altri non determina l'acquisizione di nuovi beni alla massa dividenda, ma una semplice variazione di tipo soggettivo, che non altera l'oggetto della comunione, sicché ai sensi dell'art. 34, comma IV, del d.P.R. n. 131/1986, la comunione deve essere considerata come unica e di origine successoria.

Commento

(di Daniele Minussi)
Madre e due figli addivengono, in esito alla rinunzia all'eredità espressa dalla prima, ad una divisione ereditaria in morte del rispettivo marito e padre. Nella massa dividenda sono ricompresi, tra i vari cespiti, anche la quota di metà di alcuni appartamenti acquistati in comunione legale dei beni. Secondo la tesi dell'AE, la rinunzia all'eredità, determinando l'effetto retroattivo di eliminare la delazione ereditaria in favore della condividente, causerebbe l'insorgenza di quella pluralità di provenienze che costituisce il presupposto per l'applicazione della regola di cui all'art. 34 T.U.: 1986 n.131, vale a dire del principio delle masse plurime. Tuttavia la S.C. va di diverso avviso: la quota della metà dei beni in questione infatti risulta pur sempre essere qualificata dalla provenienza successoria, che non viene meno in esito a variazioni soggettive come quella conseguente alla rinunzia all'eredità espressa dalla coniuge del defunto.

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