Divisione ereditaria e imposta di registro: irrilevanti le variazioni soggettive dei comunisti ai fini dell’individuazione delle masse plurime. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 27075 del 19 dicembre 2014)
In tema di imposta di registro (nonché di imposte ipotecaria e catastale), il D.P.R. n. 131/1986, art. 34, comma IV, suppone doversi tener conto, ai fini della tassazione della divisione tra coeredi, del rapporto genetico tra il titolo e la massa dividenda. Ne consegue che la cessione di una quota da un coerede a un altro, non determinando acquisizione di nuovi beni alla massa dividenda, va intesa come semplice variazione di tipo soggettivo, e questo, inalterato l'oggetto della comunione, postula che, fiscalmente, la comunione sia infine considerata pur sempre unica e di origine successoria.