Divisione ereditaria. Migliorie apportate a bene non comodamente divisibile. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 5527 del 28 febbraio 2020)

Nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti vengono a far parte dello stesso per il principio dell'accessione, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene medesimo, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli. Il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito migliorie può pretendere unicamente il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in considerazione prende in esame un'eventualità tutt'altro che rara nella pratica. Si pensi a due fratelli che abbiano ereditato un appartamento non comodamente divisibile da tempo abitato da uno di essi il quale lo abbia ristrutturato a propria cura e spese. Quid juris? Due sono le conseguenze giuridiche di rilievo. Anzitutto le migliorie apportati vengono ad essere "incorporate" nel bene ricadente nella comunione incidentale ereditaria: la regola della accessione ha modo di operare in maniera piena. Ne discende che il valore del bene così come in fatto si trova per effetto delle opere effettuate è quello corrispondente all'importo della massa divisionale. Va da sé come non sia economicamente irrilevante il fatto che le migliorie siano state introdotte da uno soltanto dei condividenti. Come determinare quantitativamente il diritto al rimborso che tale condividente vanta? Egli non può pretendere, in sede di divisione, l’applicazione dell’art. 1150 cod.civ., ai sensi del quale è dovuta un’indennità pari all’aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti, bensì semplicemente, quale mandatario o utile gestore degli altri coeredi contitolari, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria. Si tratterebbe infatti di debito di valuta e non di valore, ciò che pone in luce come ben possa non esservi coincidenza tra l’ammontare delle somme suscettibili di essere richieste a titolo di rimborso e gli effetti sulla stima del bene che le migliorie eseguite possano produrre.

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