Divisione e provenienza dei beni in comunione da titoli plurimi. Pluralità di comunioni. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 27645 del 30 ottobre 2018)

Quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante. Ne segue che, in caso di divisione del complesso, si ha una pluralità di divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi.

Commento

(di Daniele Minussi)
La questione della pluralità dei titoli di provenienza dei beni comuni assoggettati a divisine è invero spinosa. Le problematiche sono molteplici (dal punto di vista processuale, con l'esigenza del litisconsorzio, dal punto di vista fiscale, considerato il principio di cui all'art. 34 t.u. 131/1986 afferente alle c.d. "masse plurime"; infine anche dal punto di vista squisitamente civilistico, dovendo rilevarsi come ciascuna comunione possa essere disciplinata da regole speciali quali il retratto successorio ovvero clausole di prelazione negoziale) e spesso non adeguatamente indagate. Il nodo è aggravato dalla mancanza di un'adeguata messa a fuoco dell'aspetto soggettivo. Infatti di unicità di negozio divisionale potrebbe parlarsi soltanto quando (ancorchè sulla base di quote diseguali per ciascun titolo di provenienza) vi fosse coincidenza dei soggetti coinvolti in ciascun titolo.

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