Divisione del testatore, assegnazione di beni all'erede beneficiario dell'intera disponibile per valore inferiore a quello corrispondente a quest'ultima. Rimedi. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24169 dell'8 settembre 2021)

L'istituito nella disponibile, qualora riceva con testamento beni di valore inferiore, per porre rimedio al divario fra quota e porzione, non ha un'azione assimilabile a quella di riduzione, che compete ai soli legittimari per la reintegrazione della quota di riserva, ma, nel concorso dei presupposti previsti dall'art. 763 cod.civ., può esercitare l'azione di rescissione per lesione, ammessa anche nel caso di divisione del testatore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema non è banale: l'ipotesi è quella di un erede, non rivestente la qualità di legittimario, che sia stato istituito nella intera porzione disponibile da un ereditando che, nell'atto delle sue ultima volontà, abbia provveduto ad attribuire, ai sensi dell'art. 734 cod.civ., i singoli beni dell'asse. Quid juris nel caso in cui i beni concretamente assegnati per tale via risultassero avere un valore inferiore alla predetta porzione disponibile? Appropriatamente la S.C. mette a fuoco come, nella fattispecie, non esista un'azione simmetrica alla riduzione (che, come è noto, assiste i soli riservatari). Rimedio appropriato sarà quello della rescissione, rimedio specificamente ambientato nel procedimento divisionale, con la rilevante conseguenza, tuttavia, che uno scostamento di valore inferiore a quello previsto dalla legge rimarrà privo di possibilità di recupero. In sintesi: se quanto attribuito fosse connotato da un valore inferiore di un quarto rispetto a quello della porzione disponibile

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