Divisione con assegnazione di beni in natura e di lotti formati da denaro peri altri condividenti: trattamento tributario. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 17512 del 14 luglio 2017)
In tema d'imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione mediante assegnazione del bene in natura a un condividente e versamento agli altri di somme pari al valore delle quote, si applica l'aliquota di divisione e non quella di vendita, giacché quest'ultima, a norma del D.P.R. n. 131/1986, art. 34, si applica solo nel caso in cui a un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello spettante e limitatamente alla parte in eccedenza.