Divieto di anatocismo anche annuale nella formulazione dell’art. 120 t.u.b. quale risultante dal comma 629 dell'art.1 della legge 2013/147. (Tribunale di Milano, 1 luglio 2015)
Deve ritenersi che la disposizione novellata dell’art. 120, comma II, lett. b) del testo unico bancario, secondo cui «gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale», debba essere interpretata nel senso che, tenuto conto che nel nostro ordinamento vige un divieto generale di anatocismo posto dall’art. 1283 c.c., salve limitate eccezioni, la logica conseguenza è che anche nelle operazioni bancarie non è più consentito calcolare interessi su interessi e ciò dal momento che dal raffronto tra le due norme prima e dopo la modifica introdotta dalla l. n. 147/123 risulta agevole rendersi conto che in precedenza la norma primaria ha delegato all’organo amministrativo di stabilire le modalità per la produzione di interessi sugli interessi mentre ora la norma si limita ad incaricare al CICR di stabilire le modalità di produzione degli interessi nelle operazioni bancarie, cancellando, quindi, il riferimento alla produzione di interessi sugli interessi.