Distanze legali tra le costruzioni e remissione in prestino. Il limite del pregiudizio all'economia nazionale. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 26266 del 26 settembre 2025)

Il concetto di pregiudizio all’economia nazionale, di cui all’art. 2933, comma 2, cod.civ., che limita l’eseguibilità in forma specifica degli obblighi di non fare, si riferisce esclusivamente alle cose insostituibili ovvero di eccezionale importanza per l’economia nazionale la cui perdita risulti pregiudizievole per l’intera collettività là dove viene ad incidere sulle fonti di produzione o di distribuzione della ricchezza, e, pertanto, non è invocabile al fine di evitare la demolizione totale o parziale di un edificio ad uso di abitazione

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, alla violazione delle distianze legali tra costruzioni si associa il rimedio, draconiano, della remissione in pristino. Non importa se ciò implica la demolizione parziale di una edificazione appena ultimata. Questo meccanismo sanzionatorio, non sostituibile da un risarcimento del danno, conduce talvolta a situazioni di abuso, riscontrabile ogniqualvolta il vicino, che ben si è accorto della violazione, laica proseguire tranquillamente il costruttore fino a terminare l'edificazione per poi eccepire l'intervenuta violazione, sostanzialmente "ricattandolo" per ottenere un ristoro economico esorbitante. Tale essendo l'ambientazione del problema, si può ben intendere come ci si sforzi per evitare la gravita delle conseguenze. Non gioverebbe, tuttavia, evocare il pregiudizio all’economia nazionale ex art. 2933, comma 2, c.c. allo scopo di scongiurare la demolizione totale o parziale di edificio ad uso di abitazione.

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