Distanze legali tra costruzioni: condizioni di operatività della normativa regolamentare nei rapporti interprivati. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14915 del 16 luglio 2015)

In tema di distanze delle costruzioni dal confine, le norme di un regolamento edilizio e dell'annesso programma di fabbricazione sono efficaci e possono applicarsi nei rapporti tra privati solo dopo che siano state adottate dal consiglio comunale, approvate della giunta regionale e portate a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione da eseguirsi con affissione all'albo pretorio, essendo tale pubblicazione condizione necessaria per l'efficacia e l'obbligatorietà dello strumento urbanistico, senza possibilità di efficacia retroattiva dalla data di approvazione da parte dell'organo regionale, rimanendo, nel frattempo, applicabile la disciplina in materia di distanze dettata dal codice civile.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco il tempo dell'operatività della normativa regolamentare comunale nell'ambito civilistico, tenuto conto del modo di disporre dell'art.873 cod.civ. (che, come si rammenta, è peculiarmente deputato a conferire a regole aventi rango secondario quali i regolamenti edilizi la forza di prevalere rispetto alla normativa primaria costituita dalla regola base di cui alla stessa norma). Poichè ai sensi dell'art.10 della legge urbanistica fondamentale (l. 1150/1942) è necessario che i regolamenti edilizi comunali devono non soltanto essere adottati dai competenti organi del Comune, ma anche approvati dalla Regione ed assoggettati a pubblicazione nell'albo pretorio, soltanto da tale momento le norme in essi contenute assumono effetto, vigendo nel tempo antecedente la normativa codicistica.

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