Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (DL 9 febbraio 2012, n. 5)

È stato pubblicato in G.U. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O., ed è in vigore dal giorno successivo il decreto legge del 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".
Leggi il testo completo del provvedimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ennesima modifica della normativa che riguarda l'organo di controllo delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata. C'era bisogno, soprattutto considerando del recente rimaneggiamento della materia, di fare ricorso alla decretazione d'urgenza?
In concreto, per quanto attiene alla disciplina delle società per azioni, la novellazione del comma 3 dell’art. 2397 c.c. (già oggetto di una riformulazione ad opera dell’art. 14 della legge di stabilità 2012) comporta la previsione secondo cui, nell'ipotesi in cui lo statuto non disponga diversamente, le funzioni del collegio sindacale vengano ad essere esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro, qualora ricorrano le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis.
Quindi sarà nominato un solo sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro, che assolverà sia le funzioni di controllo di legalità, sia quelle di controllo contabile.
Il tutto salvo una diversa volontà statutaria oppure salvo il caso in cui la società nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbia superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 Euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Va notato che la precedente riformulazione prevedeva, quale limite per il sindaco unico, ricavi o patrimonio netto inferiore ad Euro 1.000.000.
La norma infine stabilisce che entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata, l’assemblea provveda alla nomina del collegio sindacale. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
Per le S.r.l. il nuovo testo dell’art. 2477 c.c. stabilisce che l’atto costitutivo possa prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, detto organo è costituito da un solo membro effettivo.
In sostanza, rispetto alla precedente riformulazione del medesimo articolo, si è sostituito il termine sindaco con quello di organo di controllo e l’opzione per l’organo monocratico è automatica, anche se viene fatta salva una diversa disposizione statutaria. Inoltre la società potrà scegliere se l’organo di controllo possa svolgere sia le funzioni di sindaco, sia quelle di revisore oppure limitarsi alla nomina di un revisore.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dai commi secondo (capitale non inferiore a quello minimo previsto per le S.p.A.) e terzo (società obbligata alla tenuta del bilancio consolidato; società controllante altra società tenuta alla revisione legale dei conti; superamento, per due esercizi, dei parametri previsti dall'art. 2435-bis, c.c.) del medesimo articolo.
Infine, rispetto al precedente testo normativo, al comma 5 si precisa che, nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Novità anche in tema di Codice della privacy: l'art. 45 del provvedimento in esame abroga il comma 1 bis dell’art. 34 del T.U. 196/2003 che impone l'adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza. Modifiche anche all’allegato B del T.U. (disciplinante le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati).




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