Dispensa dalla imputazione ex se. Natura giuridica del negozio di dispensa: autonomia rispetto alla donazione originaria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22097 del 29 ottobre 2015)

La dispensa del donatario dall'imputare la donazione alla propria quota di legittima costituisce un negozio autonomo rispetto alla donazione medesima, sicché essa può essere effettuata anche nel successivo testamento del donante.
Il legittimario può esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario anche in sede di divisione ereditaria, atteso che gli effetti della divisione - nonostante il meccanismo della collazione - non assorbono gli effetti della riduzione, quest'ultima obbligando alla restituzione in natura dell'immobile donato, mentre l'altra ne consente l'imputazione di valore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Interessante pronunzia della S.C., che interviene in un ambito specialmente rarefatto. Viene infatti sottolineato come il negozio di dispensa sia formalmente autonomo, ciò che non può non comportare conseguenze in relazione all'elemento causale. L'ereditando dunque può anche esprimere l'intento di dispensare il donatario dall'imputazione ex se in un tempo susseguente a quello della liberalità donativa, come nell'ipotesi in cui esprima tale volontà in un testamento. La pronunzia non lo afferma, ma una siffatta autonomia renderebbe addirittura praticabile in via autonoma la stipula di un atto inter vivos contenente soltanto la dispensa, ovviamente riferibile ad una precedente liberalità. Questa possibilità è invero specialmente utile: si rifletta infatti sulla rilevanza dell'aspetto cronologico del momento in cui viene perfezionata la dispensa. Essa infatti non può che avere effetto se non nei limiti della disponibile, fino a quando una porzione disponibile esiste ancora. Se l'ereditando avesse a disporre di tale parte prima della dispensa questa non potrebbe sortire efficacia alcuna.

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