Diritto reale di uso: ampiezza delle facoltà ad esso connesse. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17320 del 31 agosto 2015)

Il titolare del diritto reale d'uso ha diritto di servirsi della cosa e di trarne i frutti per il soddisfacimento dei bisogni propri e della propria famiglia, sì da poter ricavare dal bene, nel suo concreto esercizio, ogni utilità ricavabile. Ne consegue che l'ampiezza di tale potere, se può incontrare limitazioni derivanti dalla natura e dalla destinazione economica del bene, non può soffrire condizionamenti maggiori o ulteriori derivanti dal titolo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'esistenza di qualunque diritto d'uso su una corte circostante un immobile oggetto di alienazione, senza però tener conto della natura rurale del fabbricato, della specifica distinta individuazione anche dei dati catastali di tale corte, nonché della facoltà di utilizzo attribuita al bene).

Commento

(di Daniele Minussi)
La limitazione intrinseca nel diritto di uso è collegata alla funzione dello stesso, teleologicamente indirizzata al soddisfacimento delle esigenze personali del titolare dello stesso e della di lui famiglia, per il resto non potendo essere altrimenti diminuite le facoltà più ampie di godimento del bene.

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