Diritto di godimento della casa familiare ex art. 337 sexies cod.civ.. Nel giudizio di divisione va tenuto conto del minor valore del bene. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8202 del 22 aprile 2016)
L’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, cui l’immobile non appartenga in via esclusiva, instaura un vincolo (opponibile anche ai terzi per nove anni, e, in caso di trascrizione, senza limite di tempo ) che oggettivamente comporta una decurtazione del valore della proprietà, totalitaria o parziaria, di cui è titolare l’altro coniuge, il quale da quel vincolo rimane astretto, come i suoi aventi causa, fino a quando il provvedimento non sia eventualmente modificato, sicché nel giudizio di divisione se ne deve tenere conto indipendentemente dal fatto che il bene venga attribuito in piena proprietà all’uno o all’altro coniuge ovvero venduto a terzi. Di conseguenza, è dunque giuridicamente corretto, in sede di divisione, tenere conto di tale decurtazione indipendentemente dal fatto che il bene venga attribuito in piena proprietà all’uno o all’altro coniuge (o posto in vendita, nel caso di non frazionabilità in natura del patrimonio comune).