Diritto di accettare l'eredità. Decorrenza del termine prescrizionale. Ininfluenza della sopravvenienza di attivo ereditario. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4695 del 23 febbraio 2017)

In tema di successioni ''mortis causa'', non influisce sulla decorrenza del termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità, di cui all’art. 480 c.c., la sopravvenienza di beni nell'asse ereditario, atteso che tale circostanza, pur potendo incidere sull’interesse concreto del chiamato a subentrare nella posizione giuridica del defunto, non esclude la giuridica possibilità di accettare l’eredità, stante il carattere universale del fenomeno successorio, che comprende non solo i rapporti attivi, ma anche quelli passivi facenti capo al ''de cuius'', e rende, pertanto, irrilevante, ai fini dell’applicabilità del comma II della detta norma, la mera ignoranza circa l'effettiva consistenza dell’asse relitto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Dopo l'apertura della successione viene risolta per inadempimento del modo del quale era gravata, una donazione immobiliare che il de cuius aveva effettuato in favore di un terzo (il quale aveva provveduto ad alienare il bene ad un ente pubblico). In conseguenza di ciò l'asse ereditario, per l'innanzi privo di consistenza, veniva inaspettatamente ad incrementarsi. Peccato che nel frattempo il diritto di accettare l'eredità si fosse prescritto...
Il dies a quo di decorrenza del termine decennale infatti decorre a far tempo dall'apertura della successione, a meno che non si tratti di delazione condizionale ovvero di chiamata di eredi in subordine.

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