Diritto di abitazione e di uso ex 540 cod.civ.: natura giuridica. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 20635 del 22 luglio 2025)

In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. è devoluto al coniuge del de cuius in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato ex lege, sicché la sua concreta attribuzione, in una controversia di divisione ereditaria, non è subordinata alla formulazione di una domanda giudiziale del coniuge superstite a favore del quale esso va quindi riconosciuto pur in assenza di un’espressa richiesta.

Commento

(di Daniele Minussi)
La natura di prelevato ex lege del diritto di abitazione della casa coniugale assume un rilievo peculiare: secondo la pronunzia che qui si annota, infatti, tale natura determina l'automaticità dell'attribuzione di esso. Ne segue che, nell'ambito di un procedimento divisionale contenzioso, il riconoscimento dello stesso in capo al coniuge superstite non è subordinato all'introduzione di una specifica domanda giudiziale.

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