Diritto del mediatore a percepire la provvigione. Conclusione dell'affare: non sussiste nell'ipotesi della mera opzione ovvero del preliminare di preliminare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 30083 del 19 novembre 2019)

Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va invece escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un “affare” in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento che, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace e non nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo, non legittima tuttavia la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell’autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell’accordo interlocutorio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quando l' "affare" che costituisce il risultato utile della mediazione (ed alla cui chiusura è subordinato l'obbligo di pagare la provvigione) può dirsi concluso? Se la risposta positiva è agevole nel caso del perfezionamento di un contratto preliminare (stante la suscettibilità, nell'ipotesi di inadempimento, di esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 cod.civ.), non altrettanto è a dirsi per una mera opzione ovvero la stipulazione di un contratto preliminare di preliminare (negoziazione per il vero critica quanto all'elemento causale: si veda al riguardo Cass. Civ., Sez. VI-II, 7868/2019). In questi ultimi casi infatti non v'è sicurezza circa l'esito della contrattazione: insomma, senza la possibilità di ricorrere all'esecuzione in forma specifica, nessun diritto alla provvigione.

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