Diritti scaturenti da deliberazione consortile: ambito di applicazione del rimedio ex art. 2932 cc. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 5160 del 30 marzo 2012)

Il rimedio previsto dall'art. 2932 c.c., al fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege.

Commento

(di Daniele Minussi)
Lo strumento della pronunzia costitutiva con effetti traslativi, usualmente ricondotto all'ambito della contrattazione preliminare è assai flessibile. Ben potrebbe pertanto essere utilizzato nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione ex mandato, ovvero ad un'obbligazione scaturente dalla legge. Nella fattispecie è stato deciso che la deliberazione di un ente consortile con la quale era stato assegnato un capannone ad una società facente parte del consorzio, può, in caso di susseguente inadempimento, essere surrogata da una sentenza ex art.2932 cod.civ..

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