Diffamazione via Internet: tempo della consumazione del reato. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 32444 del 25 luglio 2013)

In tema di consumazione del reato di diffamazione tramite Internet si è posto in evidenza come esso debba intendersi consumato nel momento in cui il collegamento web sia attivato, e la dimostrazione del contrario deve essere data dall’interessato, tenuto conto dell’ordinario ricorso, nella pratica web, a comunicazioni aperte all’accesso di un numero indeterminato di persone o comunque destinate, per la loro stessa natura, a tal genere di immediata diffusione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La diffusione del contenuto informativo tramite internet deve essere temporalmente ricondotta al momento in cui il collegamento viene attivato. In quel tempo il reato di diffamazione può essere considerato come perfezionato, facendone prova i files di log che "marcano" informaticamente la pubblicazione di un contenuto nella rete.
Il punto nodale della pronunzia è costituito dall'affermazione in base alla quale non occorre la prova della concreta percezione diffusa del messaggio pubblicato, ma questa si presume fino alla prova contraria, che deve essere data dall'interessato (in senso contrario cfr.Tribunale di Teramo 6 febbraio 2002).
Nel caso di specie era stato pubblicato su un blog un messaggio con il quale un soggetto aveva compilato un comunicato a nome di altri implicitamente assumendo di avere un orientamento omosessuale.

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