Diffamazione via internet: sequestro preventivo del sito web che pubblichi espressioni diffamatorie. (Cass. Pen., Sez. V, n. 46504 del 14 dicembre 2011)

In tema di pubblicazioni di notizie i siti elettronici sono soggetti agli stessi principi e agli stessi divieti dettati per tutti i mezzi di comunicazione, incontrando tutti i limiti prevista dalla legge penale. Nel caso di specie un reato di diffamazione è stato reiteratamente consumato utilizzando il sito elettronico, che è stato sottoposto a sequestro preventivo, in quanto unico mezzo idoneo per scongiurare la reiterazione del reato.

Commento

(di Daniele Minussi)
La rilevanza della portata della pronunzia in commento non consiste tanto nella affermazione della necessità che in rete siano rispettate le stesse regole che valgono per la carta stampata, quanto piuttosto nella affermazione della possibilità della adozione di uno strumento, quello dell' "oscuramento" del sito, che si pone come innovativo. A differenza della carta stampata, la cui diffusione infatti segna ua sorta di punto di non ritorno rispetto alla possibilità concreta di operare un sequestro, la diffusione di notizie via web possiede un carattere permanente. Ciò consente di concepire una misura, quella cioè dell' oscuramento, che sortisce l'effetto di impedire la reiterazione continua dell'illecito.

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