Diffamazione via Internet: tempo della consumazione del reato. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 32444 del 25 luglio 2013)
In tema di consumazione del reato di diffamazione tramite Internet si è posto in evidenza come esso debba intendersi consumato nel momento in cui il collegamento web sia attivato, e la dimostrazione del contrario deve essere data dall’interessato, tenuto conto dell’ordinario ricorso, nella pratica web, a comunicazioni aperte all’accesso di un numero indeterminato di persone o comunque destinate, per la loro stessa natura, a tal genere di immediata diffusione.