Diffamazione aggravata, ma non "a mezzo stampa". La pubblicazione sul proprio profilo FB di un testo lesivo della reputazione sostanzia il reato di diffamazione aggravata “con altro mezzo di pubblicità”. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 4873 del 1° febbraio 2017)

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma III, c.p., poiché questa modalità di comunicazione di un contenuto informativo suscettibile di arrecare discredito alla reputazione altrui, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone; attraverso tale piattaforma virtuale, invero, gruppi di soggetti valorizzano il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un numero indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione. Tali peculiari dinamiche di diffusione del messaggio screditante, in uno con la loro finalizzazione alla socializzazione, tuttavia, sono tali da suggerire la inclusione della pubblicazione del messaggio diffamatorio sulla bacheca "facebook" nella tipologia di "qualsiasi altro mezzo di pubblicità", che, ai fini della tipizzazione della circostanza aggravante di cui all'art. 595, comma III, c.p., è stato giustapposto a quella del "mezzo della stampa". Di talché anche il social-network più diffuso, denominato Facebook, non è inquadrabile nel concetto di "stampa", essendo un servizio di rete sociale, basato su una piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione, che offre servizi di messaggistica privata ed instaura una trama di relazioni tra più persone all'interno dello stesso sistema.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pubblicazione tramite social network (nella specie Facebook), nonostante la propria tendenziale natura diffusiva, non è tuttavia equiparabile a quella propria del mezzo della stampa. Dunque l'utilizzo di espressioni lesive della reputazione altrui che siano state pubblicate da un utente del servizio sulla propria bacheca (che come tale è visualizzabile da un numero di soggetti tendenzialmente vasto, ma non del tutto indeterminato come avviene per la diffusione a mezzo stampa) da un lato certamente integra la fattispecie del reato di diffamazione aggravata dall'utilizzo di qualsiasi altro mezzo di pubblicità (III co. art. 595 c.p.), ma non rende applicabile l'art.13 della l. sulla stampa (n.47 del 1948).

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