Difese di carattere petitorio ed azione di restituzione. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 7305 del 28 marzo 2014)

In tema di azioni a difesa della proprietà, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una mutatio od emendatio libelli, ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (c.d. probatio diabolica), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese.
L'azione personale di restituzione è finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una res che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto in forza di un atto negoziale che non presuppone nel tradens la qualità di proprietario. Essa pertanto non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio od alla consegna viene richiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Deve essere qualificata come azione di rivendicazione l'azione esercitata nei confronti di chi dispone del bene senza alcun titolo.Ne discende che l'attore sarà gravato dall'onere di provare un acquisto a titolo originario (quantomeno in capo ai propri danti causa, ciò che viene integrato dalla prova di titoli validi per un ventennio). In sostanza non può essere eluso il principio di cui sopra qualificando l'azione come "di restituzione", azione di carattere personale (e non reale, come l'azione di rivendicazione) che tende ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione di ritrasferimento della disponibilità del bene già consegnato al convenuto in base ad uno specifico rapporto contrattuale.

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